Art. 3.
(Disposizioni generali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.
      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati, per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del

 

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personale, anche con il concerto dei Ministri dell'interno e della difesa.
      3. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2008.
      4. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, e le disposizioni correttive di cui al comma 3 del presente articolo non possono comunque comportare modificazioni alla normativa vigente relativa al trattamento economico del personale.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali esprimono, nei successivi venti giorni, il proprio parere. Gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario; tale parere è reso entro due mesi dalla data di assegnazione.       6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato.